31/10/11

Le norme sui licenziamenti nei principali Paesi del mondo

“Qualcuno dismetta l’abito ideologico. Mi riferisco ai licenziamenti: siamo l’unico paese al mondo che ha regole così rigide”a favore dei lavoratori. Lo afferma il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ospite di Uno Mattina, riferendosi alle misure contenute nella lettera all’Ue.
Sacconi replica al giudizio negativo della Cgil della Cisl agli impegni del governo a Bruxelles. “Questo no sindacale lo abbiamo sentito più volte di fronte ai cambiamenti che poi alla fine, come fu per la legge Biagi, sono stati accolti, accettati e utilizzati. Io confido che questo possa accadere ancora, che le riforme pur faticosamente si facciano e alla fine, una volta che qualcuno si è preso la responsabilità di farle, vengano unanimemente accettate”, dice il ministro.
“Io mi auguro che quando entreremo nel merito, e il dialogo con le parti sociali sarà un passaggio decisivo e importante, ci potrà essere un atteggiamento responsabile, magari di controproposta, in modo che il percorso sia costruttivo, perché con i ‘no’ in questo tempo non facciamo sviluppo, non facciamo occupazione”.
Rispetto, in particolare, al tema dei “licenziamenti facili, questo in realtà va letto come maggiore capacità delle nostre imprese di avere la propensione ad assumere. Lo scopo è fare più occupazione, non meno occupazione”, aggiunge Sacconi rilevando la necessità, su sollecitazione dell’Ue, di “creare un mercato del lavoro più dinamico, in cui le imprese si sentano maggiormente incoraggiate ad assumere anche se le prospettive sono incerte. E le prospettive incerte sono la caratteristica del nostro tempo e, temo, destinate a durare”.
Le norme sui licenziamenti nei principali Paesi del mondo
Germania - Si può licenziare legittimamente sia per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico. Previsto un preavviso da 1 a 7 mesi, con la possibilità affidata alle parti di prevedere anche altrimenti. A fronte di una interruzione illegittima del rapporto di lavoro è previsto un reintegro, salva valutazione da parte del tribunale della improseguibilità del rapporto
Stati Uniti - Vige il principio di libera recedibilità ad eccezioni di ipotesi particolari in alcuni Stati, dove esiste il divieto a licenziare qualora la cosa possa creare problemi di ordine pubblico. L’illegittimità del licenziamento prevede invece il risarcimento dei danni, salvo diritto di reintegrazione in alcuni casi.
Inghilterra - È possibile licenziare sia per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico con preavviso di 12 settimane (con possibilità di prevedere termini più favorevoli). A fronte di licenziamento illegittimo la legge prevede: riassunzione o reintegro del lavoratore (nella pratica avviene molto raramente) oppure risarcimento del danno.
Francia - Si può licenziare per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico, con l’esclusione degli interventi finalizzati a migliorare risultati di bilancio e quotazioni di Borsa. Previsto un preavviso di 3 mesi. Di contro un licenziamento illegittimo può far scattare il risarcimento del dipendente oppure, nei casi limite, il diritto al reintegro.

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